Articolo 9 del vigente Regolamento Edilizio comunale
Il certificato di destinazione urbanistica (CDU) previsto dall’articolo 30 del T.U. – D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario per la stipula di atti tra vivi, sia in forma pubblica che in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni.
Il CDU non viene rilasciato quando la richiesta si riferisce a terreni costituenti pertinenze di edifici censiti al nuovo catasto edilizio urbano con superficie complessiva dell’area inferiore a 5.000 metri quadrati. Altresì non viene rilasciato per usi diversi da quelli definiti al precedente comma ovvero per uso successione.
La richiesta deve essere presentata e sarà accettata solo ed esclusivamente in modalità telematica e digitale.
Il CDU viene rilasciato dal Responsabile di Area ovvero dello SUE solo in modalità telematica e digitale all’indirizzo PEC dichiarato nell’istanza.
La richiesta e il certificato sono soggetti all’imposta di bollo.
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dallo SUE.
La richiesta deve essere presentata alla casella di PEC istituzionale del Comune: comunesassetta@postacert.toscana.it
La richiesta e la modalità di presentazione devono rispettare le direttive indicate all’articolo 6 del R.E., in particolare il testo oggetto della PEC deve essere redatto conformemente a quanto indicato al paragrafo 6, punto C).
Alla richiesta devono essere allegati:
– l’elenco delle particelle catastali oggetto di certificazione con i dati di visura aggiornati alla data di presentazione della richiesta;
– eventuale procura speciale secondo quanto indicato all’articolo 6, paragrafo 5, del R.E.;
– la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo;
– la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
L’ufficio non procederà all’istruttoria della pratica, quindi al rilascio del certificato, se l’istanza risulterà redatta in difformità dal modulo appositamente predisposto, su un modulo non aggiornato, mancante della dichiarazione sull’imposta di bollo e della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
Il certificato sarà predisposto entro 30 trenta giorni dalla data di protocollo della richiesta, così come previsto dal comma 3, dell’articolo 30, DPR 380/2001.
Il mancato rispetto delle indicazioni precedentemente descritte, pur non consentendo di dichiararne l’irricevibilità, può comportare ritardi nell’istruttoria delle istanze.