Articolo 9 del vigente Regolamento Edilizio comunale
Il certificato di destinazione urbanistica (CDU) previsto dall’articolo 30 del T.U. – D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modifiche ed integrazioni, è necessario per la stipula di atti tra vivi, sia in forma
pubblica che in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni.
Il CDU non viene rilasciato quando la richiesta si riferisce a terreni costituenti pertinenze di edifici censiti al nuovo catasto edilizio urbano con superficie complessiva dell’area inferiore a 5.000 metri quadrati.
Altresì non viene rilasciato per usi diversi da quelli definiti al precedente comma ovvero per uso successione.
La richiesta deve essere presentata e sarà accettata solo ed esclusivamente in modalità telematica e digitale.
Il CDU viene rilasciato dal Responsabile di Area solo in modalità telematica e digitale all’indirizzo PEC dichiarato nell’istanza.
La richiesta e il certificato sono soggetti all’imposta di bollo (€ 16,00 + €. 16,00).
La richiesta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio.
La richiesta deve essere presentata alla casella di PEC istituzionale del Comune: comunesassetta@postacert.toscana.it
L’oggetto della PEC, con la quale si invia la richiesta, deve riportare la dicitura: “Richiesta CDU”.
Alla richiesta devono essere allegati:
– la dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo per la richiesta e per il CDU (allegato 33 tabella art.6 paragrafo 5)
– la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria tramite sistema “pagoPA” IDP Regione Toscana (allegato 22 tabella art.6 paragrafo 5)
– la visura catastale aggiornata dei terreni oggetto di certificazione
L’ufficio non procederà all’istruttoria della pratica, quindi al rilascio del certificato, se l’istanza risulterà redatta in difformità dal modulo appositamente predisposto, su un modulo non aggiornato, mancante della dichiarazione sull’imposta di bollo e della ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.
Il certificato sarà predisposto entro 30 trenta giorni dalla data di protocollo della richiesta, così come previsto dal comma 3, dell’articolo 30, DPR 380/2001.
Il mancato rispetto delle indicazioni precedentemente descritte, pur non consentendo di dichiararne l’irricevibilità, può comportare ritardi nell’istruttoria delle istanze.